d.P.R.
28 dicembre 2000, n.445
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo
unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate
al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e
rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
italiana o di altri Stati, che consente l identificazione personale del titolare.d)
DOCUMENTO DIDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dallamministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare lidentità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO DIDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta didentità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di
ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari
di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dallinteressato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA il documento, sottoscritto
dallinteressato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE lattestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dellidentità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA lattestazione ufficiale della legale qualità di chi ha
apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dellautenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA lattestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che unimmagine fotografica corrisponde alla persona
dellinteressato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e lintegrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con lutenza, i
gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere
g) e h) o provvedono agli accertamenti dufficio ai sensi dellart. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che
detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni
sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di
protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei
documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi
informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli
apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO lapposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il
documento stesso.
Articolo 2 (L) - Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e
la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi
della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti
agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e in quelli con lutenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si
applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dallarticolo 15, comma 2
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R) - Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dellUnione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale
in Italia o in uno dei Paesi dellUnione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti allUnione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute
nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dellimmigrazione e la
condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
allUnione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra lItalia ed il Paese
di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dallautorità consolare italiana che ne attesta la conformità alloriginale,
dopo aver ammonito linteressato sulle conseguenze penali della produzione di atti o
documenti non veritieri.
Articolo 4 (R) - Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale
previo accertamento dellidentità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che
la dichiarazione è stata a lui resa dallinteressato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nellinteresse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dellesistenza di un impedimento, resa dal coniuge o,
in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento
dellidentità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni
fiscali. (R)
Articolo 5 (L) - Rappresentanza
legale
1. Se linteressato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dallinteressato
stesso con lassistenza del curatore.
TOP
CAPO II
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R) - Riproduzione
e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli
effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su
supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
dallAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dellautenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L) - Redazione e
stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi,
ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare
variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II -
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R) -Documento
informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico
e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti
lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la
protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico
anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui allarticolo 22,
lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
Articolo 9 (R) - Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi
consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi,
devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via
telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dellinterno e delle
finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R) - Forma ed
efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle
regole tecniche di cui allarticolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni,
anche di quelle di cui allarticolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della
forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dellarticolo 2712 del Codice
civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su
diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha
efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
allarticolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti
del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R) - Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso
della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R) -Pagamenti
informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra
queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R) -Libri e
scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sullordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la
tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di
cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III -TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R) -Trasmissione
del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle
regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L) - Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R) - Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,
fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al
parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti
enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente
concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il
Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e
procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e
per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel
rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R) - Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi
titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto
di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si
tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via
telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
TOP
SEZIONE IV -
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R) - Copie
autentiche
1. Le copie autentiche, totali
o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia
garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è
stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto
il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve
altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il
pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le
copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute
nellarticolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere
fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a
ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R) - Modalità
alternative allautenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà di cui allarticolo 47
può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia
di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità alloriginale della copia dei documenti fiscali
che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R) - Copie di atti
e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su
diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture
private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno
piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le
disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo
o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui allarticolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando
richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti
informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate
nellarticolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R) -
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. Lautenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui allart.
38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se listanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione
da parte di terzi di benefici economici, lautenticazione è redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o
altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, lautenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dellidentità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed
il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dellufficio. (R)
(omissis)
SEZIONE VI
- LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L) - Modalità per
la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma
si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L) - Atti non
soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed
estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la
data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L) -
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia
in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L) -
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad
autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi,
centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati
dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere
nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve
essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L) -
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a
legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dallinteressato. Su
richiesta di questultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali
non è soggetta allobbligo del pagamento dellimposta di bollo.
SEZIONE VII -
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA
Articolo 35 (L -R) - Documenti
di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente
ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto darmi, le tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
unamministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti didentità e di riconoscimento non è necessaria lindicazione
o lattestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L) - Carta
didentità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta didentità
elettronica e del documento didentità elettronico sono definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. La carta didentità elettronica e lanalogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta didentità e il documento elettronico possono contenere:
a) lindicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso,
del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare lazione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale.
4. La carta didentità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dellinterno, sentiti lAutorità per
linformatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente
articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle
esigenze dettate dallevoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo
e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nellambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per lerogazione
di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII -
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L) - Esenzioni
fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dallimposta
di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III -
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I - ISTANZE E
DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R) - Modalità
di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte
mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema
informatico con luso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dallinteressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte
e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui allarticolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L) - Domande per
la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a
qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad
autenticazione.
TOP
SEZIONE II -
CERTIFICATI
Articolo 40 (L) -
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità
personali e fatti, concernenti la stessa persona, nellambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L) - Validità dei
certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge
o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché
dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel
certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento
per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R) - Certificati
di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di
procedimenti autorizzatori allesercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o
"patentino".
SEZIONE III -
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R) -
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere
atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati
allart. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque
esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti
indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire dufficio le relative
informazioni, previa indicazione, da parte dellinteressato,
dellamministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dallinteressato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario
acquisire la certezza o verificare lesattezza, si considera operata per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dellamministrazione certificante,
finalizzata allaccertamento dufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per laccesso
diretto ai propri archivi lamministrazione certificante rilascia
allamministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali
ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando lamministrazione procedente opera lacquisizione dufficio ai
sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare lacquisizione dufficio di informazioni e dati relativi
a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti,
senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui lamministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso lamministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e lacquisizione del certificato
non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con
altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita
da quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R) - Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli
uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane allestero,
vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV -
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R) -
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato
civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di
validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto
divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel
corso del procedimento, la veridicità e lautenticità dei dati contenuti nel
documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei
dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora linteressato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in
esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
linteressato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V -
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R) - Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano lapplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato
civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
domanda di concordato.(R)
Articolo 47 (R) - Dichiarazioni
sostitutive dellatto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal
medesimo con la osservanza delle modalità di cui allarticolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nellinteresse proprio del dichiarante può riguardare anche
stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia allAutorità
di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dellinteressato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
(R)
Articolo 48 (R) - Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle
dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli
per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il
richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R) - Limiti di
utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini
della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono
sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività
sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
(omissis)
TOP
CAPO V - CONTROLLI
Articolo 71 (R) - Modalità dei
controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
dallamministrazione procedente con le modalità di cui allarticolo 43
consultando direttamente gli archivi dellamministrazione certificante ovvero
richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa
custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o
delle omissioni rilevabili dufficio, non costituenti falsità, il funzionario
competente a ricevere la documentazione dà notizia allinteressato di tale
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi
consentono di cui allarticolo 2, lamministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso luso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo 72(R) -
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui allarticolo 71 le amministrazione certificanti
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per lefficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro
esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri dufficio. (R)
CAPO VI - SANZIONI
Articolo 73 (L) - Assenza di
responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave,
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando lemanazione sia
conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti dallinteressato o da terzi.
Articolo 74 (L-R) - Violazione
dei doveri dufficio
1. Costituisce violazione dei doveri dufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle
disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri dufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dellarticolo 43, ci sia lobbligo del dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva; (R)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare lattestazione di stati,
qualità personali e fatti mediante lesibizione di un documento di riconoscimento;
(R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile
e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dellatto di nascita. (R)
Articolo 75 (R) - Decadenza dai
benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
allarticolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L) - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso
di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
(omissis)
TOP
|